Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023)
Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023) introduce diverse novità in materia di garanzie e di esecuzione del contratto. Scopriamo insieme i punti chiave.
I punti chiave
Garanzia provvisoria:
Rimane l’obbligo di prestare garanzia provvisoria, generalmente pari al 2% dell’importo a base di gara, elevabile fino al 4% in casi specifici (art. 93). È prevista la possibilità di riduzione fino allo 0,5% per le micro, piccole e medie imprese, a fronte della presentazione di specifici rating di legalità e sostenibilità (art. 93, comma 5).
Garanzia definitiva:
La garanzia definitiva è confermata al 10% dell’importo contrattuale (art. 103), riducibile fino all’8% in presenza di rating di legalità e sostenibilità elevati (art. 103, comma 5). Il Codice introduce la possibilità di rilascio in forma elettronica.
Garanzia per il pagamento del saldo finale (art. 104 del Codice degli Appalti):
Questa garanzia serve a tutelare l’appaltatore in caso di mancato pagamento del saldo finale da parte della stazione appaltante (committente). In pratica, l’appaltatore può richiedere l’escussione della garanzia se, dopo aver completato i lavori e aver emesso il certificato di collaudo, la stazione appaltante non provvede al pagamento del saldo dovuto entro i termini stabiliti.
Garanzia per i lavori di riparazione dei difetti (art. 166, comma 11 del Codice degli Appalti):
Questa garanzia ha lo scopo di assicurare che l’appaltatore esegua i lavori di riparazione dei difetti che dovessero emergere dopo il collaudo, durante il periodo di garanzia. Se l’appaltatore non interviene per rimediare ai difetti riscontrati, la stazione appaltante può utilizzare la garanzia per coprire i costi delle riparazioni eseguite da terzi.
È importante sottolineare che il riferimento agli articoli del Codice degli Appalti si riferisce al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e che la disciplina specifica di queste garanzie, compresi importo e durata, va verificata nel bando di gara e nel contratto stipulato tra le parti.
Esecuzione del contratto:
Subappalto:
Il nuovo Codice mantiene il limite del subappalto al 40% dell’importo complessivo del contratto (art. 105), con la possibilità di superamento in casi motivati e autorizzati dalla stazione appaltante. Viene introdotto l’obbligo di indicare i subappaltatori in sede di offerta (art. 105, comma 2). Particolare attenzione è data alla tutela dei lavoratori e al rispetto dei contratti collettivi.
Pagamenti:
Vengono confermati i termini di pagamento (entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture) e le sanzioni per i ritardi (art. 110). Il Codice prevede meccanismi di tracciabilità dei pagamenti.
Varianti:
Le varianti in corso d’opera sono disciplinate dall’art. 132, che distingue tra varianti necessarie, in corso d’opera e migliorative. Sono previsti limiti quantitativi ed economici all’introduzione di varianti.
Risoluzione del contratto:
Le cause di risoluzione del contratto sono elencate all’art. 108 (per inadempimento dell’appaltatore) e all'art. 109 (per fatto del committente).
Collaudo:
Il collaudo è obbligatorio per i lavori, i servizi e le forniture di importo superiore alle soglie di rilevanza europea (art. 166).
Ulteriori considerazioni:
Il nuovo Codice pone una forte enfasi sulla digitalizzazione delle procedure e sulla semplificazione, con l’obiettivo di accelerare i tempi di realizzazione delle opere pubbliche. Si consiglia di consultare il testo integrale del D.Lgs. 36/2023 e le relative linee guida per un approfondimento completo.